Sez. U, Sentenza n. 824 del 24/01/1995 (Rv. 489910 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Ordinanza del Tribunale emessa ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. su reclamo avverso un provvedimento cautelare del Pretore - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
L'ordinanza emessa dal Tribunale a norma dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. su reclamo avverso il provvedimento del Pretore concessivo di una misura cautelare, avendo gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, in quanto destinato a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)