Sez. 1, Sentenza n. 29966 del 08/04/2013 Cc. (dep. 12/07/2013) Rv. 256415 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Correlazione tra contestazione e pronuncia - Significato - Fattispecie relativa ad applicazione di misura di prevenzione in relazione ad un clan mafioso diverso da quello indicato in proposta.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato (Nella specie, la Corte ha ravvisato violazione del principio per essere stata applicata misura di prevenzione in relazione all'appartenenza dell'interessato ad un clan mafioso distinto rispetto a quello indicato nella relativa proposta, senza che tale circostanza fosse stata oggetto di contestazione o fosse emersa nel contraddittorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)