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Sez. 1 - , Sentenza n. 8038 del 05/02/2019 Cc. (dep. 22/02/2019) Rv. 274915 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale rispetto a quella indicata in proposta - Violazione del principio di correlazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274915-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. C) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)