Sez. 2, Sentenza n. 495 del 16/02/1976 (Rv. 379154 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - COMPETENZA - DEL PRETORE - ESCLUSIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - COMPETENZA - DEL PRETORE - ESCLUSIVA.*
L'esperibilita da parte degli enti di assistenza e previdenza del procedimento monitorio, ai sensi degli artt 633 e 635 secondo comma cod proc civ, per il recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro, deve ritenersi consentita anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 sul nuovo processo del lavoro; in tal caso, la Competenza per l'ingiunzione, che l'art 637 primo comma cod proc civ attribuisce, in genere, al conciliatore, al pretore od al Presidente del tribunale che sarebbero competenti per la domanda proposta in via ordinaria, spetta in via esclusiva al pretore, quale giudice del lavoro, in quanto questi, per effetto dell'art 444 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge n 533 del 1973, e funzionalmente competente sulla domanda sollevata in via ordinaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)