Sez. L, Sentenza n. 194 del 09/01/1981 (Rv. 410605 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO E PREVIDENZIALI - DECRETO INGIUNTIVO - AMMISSIBILITA - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - OPPOSIZIONE - FORME - PROPOSIZIONE CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO - VALIDITA - MOMENTO RILEVANTE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO E PREVIDENZIALI - DECRETO INGIUNTIVO - AMMISSIBILITA - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - OPPOSIZIONE - FORME - PROPOSIZIONE CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO - VALIDITA - MOMENTO RILEVANTE.*
Poiche il procedimento monitorio a norma dell'art 633 cod proc civ puo essere esperito per tutti i crediti di somme liquide di danaro indipendentemente dal titolo che li giustifica, il pretore, nella sua qualita di giudice del lavoro, e funzionalmente competente a pronunziare decreto ingiuntivo per tutti i crediti di lavoro e previdenziali di cui puo conoscere in via ordinaria in base alle norme di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533. In questa ipotesi, l'opposizione va proposta con ricorso e, qualora sia proposta con citazione, la stessa puo valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, consistente nel portare a conoscenza del predetto giudice la manifestazione di volonta di opporsi all'ingiunzione, dal momento che non puo riconoscersi alcun valore alla notificazione della citazione eseguita prima del deposito, concernendo una opposizione ancora non venuta ad esistenza. (V 4010/79, mass n 400483; (V 4455/77, mass n 388059; (V 495/76, mass n 379154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)