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Sez. U, Sentenza n. 1109 del 01/03/1989 (Rv. 462038 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462038-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Con riguardo alla sospensione automatica del procedimento di merito, in caso di proposizione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi degli artt. 41 e 367 cod. proc. civ., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, non soltanto in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione (sentenze della Corte costituzionale n. 73 del 1973 e n. 294 del 1984), ma anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento processuale delle parti a secondo che venga richiesta o meno la verifica immediata della giurisdizione del giudice adito, alla stregua dell'oggettiva difformità delle rispettive situazioni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)