Sez. U, Sentenza n. 3334 del 20/04/1990 (Rv. 466765 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Come ritenuto anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 73 del 1973 e n. 294 del 1984), il regolamento preventivo di giurisdizione, che è diretto a consentire una sollecita e definitiva pronuncia sulla questione di giurisdizione e ad evitare inutili giudizi, non contrasta con gli artt. 24, 111 e 113 cost., restando altresì escluso che possa dubitarsi della costituzionalità dell'istituto per gli inconvenienti (effetti dilatori) cui esso può in pratica dar luogo in caso di uso malizioso e distorto fattone dalle parti. (V 1109/89, mass n 462038; (V 3732/86, mass n 446613).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)