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Sez. U, Ordinanza n. 10703 del 23/05/2005 (Rv. 580689 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Mancata sospensione del processo pendente - Sentenza interveniente in primo grado prima della decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione - Natura di sentenza condizionata - Conseguenze - Influenza sul potere della Cassazione di decidere sull'istanza di regolamento - Esclusione - Passaggio in giudicato della suddetta sentenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580689-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta - ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ. - la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)