Sez. U, Ordinanza n. 14070 del 22/09/2003 (Rv. 567072 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Mancata sospensione del processo pendente - Sentenza interveniente in primo grado prima della decisione della Cassazione sulla giurisdizione - Natura di sentenza condizionata - Conseguenze - Influenza sul potere della Cassazione di decidere sull'istanza di regolamento - Esclusione - Passaggio in giudicato della suddetta sentenza - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta - ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ. - la sospensione del processo pendente, questo prosegue e la pronunzia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza del giudice di primo grado, neppure se sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza dipendente e condizionata dalla conferma del potere giurisdizionale del giudice che l'ha pronunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)