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Sez. L, Sentenza n. 1513 del 27/02/1990 (Rv. 465574 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA - DISCIPLINA EX ART. 1373, PRIMO COMMA, COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DI RECESSO ATTRIBUITA IN RELAZIONE A UN PATTO DI PROVA - DEROGA DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465574-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA - DISCIPLINA EX ART. 1373, PRIMO COMMA, COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DI RECESSO ATTRIBUITA IN RELAZIONE A UN PATTO DI PROVA - DEROGA DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - AMMISSIBILITÀ.*

La disposizione dell'art. 1373, primo comma cod. civ., per la quale la facoltà di recedere dal contratto, attribuita ad una delle parti, può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, non opera relativamente ai contratti ad esecuzione continuata, per i quali il secondo comma della medesima norma espressamente prevede che detta facoltà può essere esercitata anche successivamente; ed è, comunque, suscettibile di deroga per contraria pattuizione, da riconoscersi sussistente allorché la facoltà di recesso sia attribuita in correlazione ed in funzione di un patto di prova, che necessariamente presuppone l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)