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Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 21/05/2024 (Rv. 671397-01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Contratto ad esecuzione istantanea - Diritto di recesso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671397-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

Il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed è, comunque, derogabile per volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto valido il recesso pur dopo il rilascio di una certificazione della controparte, considerato che le prestazioni di quest'ultima dovevano ulteriormente svolgersi in via continuativa, prevedendosi un'attività di vigilanza circa il mantenimento dei requisiti per l'ottenuta certificazione, ed a fronte di una clausola che consentiva il recesso anche dopo il rilascio della certificazione stessa).

Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)