Sez. 1, Sentenza n. 6322 del 26/10/1983 (Rv. 431070 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PRONUNCIATI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN SEDE DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MODIFICABILITÀ AD OPERA DEL G.I. - EFFETTI - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PRONUNCIATI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN SEDE DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MODIFICABILITÀ AD OPERA DEL G.I. - EFFETTI - DECORRENZA.*
In applicazione del generale principio secondo cui gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a tale momento esistevano le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, il giudice istruttore, nelle cause di separazione personale, norma dell'art. 708 ultimo comma cod. proc. civ., ove si verifichino mutamenti nelle circostanze prese in esame dal Presidente del tribunale nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in Sede di tentativo di conciliazione, può modificare tali provvedimenti facendo decorrere gli effetti del provvedimento di modifica dal momento in cui, verificatosi il suindicato mutamento delle circostanze, è correlativamente sorto il diritto della parte istante di ottenere la modifica richiesta. (V 1116/78, mass n 390488; (V 1814/77, mass n 385549).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)