Sez. L, Sentenza n. 7187 del 04/12/1986 (Rv. 449253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - REGIME ANTERIORE AL D.L. N. 17 DEL 1983 - SITUAZIONE DI CRISI DELL'AZIENDA - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - REGIME ANTERIORE AL D.L. N. 17 DEL 1983 - SITUAZIONE DI CRISI DELL'AZIENDA - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel regime anteriore al d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79 (che ha previsto la sospensione degli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria o comunque in crisi ove siano in atto interventi della cassa integrazione guadagni) la situazione di crisi dell'azienda non giustifica il rifiuto del datore di lavoro di assumere lo invalido (od assimilato) avviatogli dall'U.P.l.m.o. Per l'assunzione obbligatoria in quanto detta situazione non è compresa tra le cause di esclusione e di esonero tassativamente indicate dall'art. 13 della citata legge n. 482, né costituisce una vera e propria causa di impossibilità della prestazione, come tale estintiva del predetto Obbligo legale. (Conf 2119/86, mass n 445305).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)