Sez. L, Sentenza n. 460 del 26/01/1989 (Rv. 461573 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGO RELATIVO - NUMERO MINIMO DI DIPENDENTI - LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGO RELATIVO - NUMERO MINIMO DI DIPENDENTI - LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel regime anteriore al decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (convertito dalla legge 25 marzo 1983 n. 79) - il cui art. 9, con norma non applicabile retroattivamente, ha previsto la sospensione degli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria o comunque in crisi ove siano in atto interventi della cassa integrazione guadagni - i lavoratori ammessi a tale trattamento non erano computabili ai fini della Determinazione del numero minimo di dipendenti (più di trentacinque) previsto dall'art. 11 della stessa legge n. 482 per la configurabilità dell'Obbligo di assunzione dei lavoratori protetti. (V 2246/87, mass n 451472; (V 7187/86, mass n 449253; (V 1496/86, mass n 444873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)