Sez. 1, Sentenza n. 364 del 17/01/1998 (Rv. 511642 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Tempestiva notificazione del verbale - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione - Esclusione - Mancata prova dell'avvenuta notificazione - Estinzione dell'obbligazione medesima - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si estingue ove il verbale sia stato notificato nei termini stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo, estinguendosi, invece, ove manchi la prova di detta notifica.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1989 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)