Sez. 1, Sentenza n. 5437 del 04/06/1994 (Rv. 486892 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Violazione - Estremi - Notifica nel termine prescritto - Mancata contestazione personale dell'infrazione - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
In tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, neppure nel caso che sia stata omessa l'indicazione delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione (art. 606 reg. cod. strad.), la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)