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Sez. 1, Sentenza n. 781 del 22/01/1993 (Rv. 480406 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere | Cooperative edilizie fruenti di contributo statale - Alloggio - Prenotazione da parte del socio - Configurabilità - Situazioni particolari riguardanti singoli soci - Definizione negoziale (anche in via transattiva) - Ammissibilità - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480406-01

Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere

Il principio per cui, con riguardo alle cooperative edilizie fruenti di contributo statale, la prenotazione dell'alloggio da parte del socio, ancorché correlata ad una offerta della società non è configurabile come fonte negoziale di diritti soggettivi in favore del primo, non trattandosi di un'accettazione di proposta contrattuale nell'ambito di uno schema privatistico, ma di semplici momenti di un complesso procedimento, di rilevanza pubblicistica, diretto alla assegnazione dell'alloggio, dopo la quale può aver luogo il negozio traslativo dell'alloggio con acquisizione del diritto soggettivo di proprietà su di esso, non esclude che nell'ambito di tale procedimento - quando non vengano in rilievo interessi contrastanti di altri soci al rispetto delle regole procedimentali previsti per la scelta dell'assegnatario e quando si sia pervenuti alla fase finale, del trasferimento in proprietà - la cooperativa possa definire negozialmente (anche in via transattiva) situazioni particolari riguardanti singoli soci, quale l'impegno ad assegnare un determinato alloggio ed a trasferirne la proprietà, con conseguente responsabilità risarcitoria per il caso di inadempimento e di sopravvenuta impossibilità di procedere al trasferimento coatto ex art. 2932 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)