Sez. 1, Sentenza n. 1672 del 26/02/1999 (Rv. 523674 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Conseguenze - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - Legittimità.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
L'eccezione di giudicato interno è finalizzata all'accertamento di una oggettiva impossibilità all'ulteriore esercizio della giurisdizione rispetto alle questioni già decise nell'ambito dello stesso processo e rispetto alle quali non vi sia stata impugnazione, e può, conseguentemente (non trattandosi di eccezione in senso stretto), essere sempre sollevata dalla parte interessata in qualsiasi momento del processo, ovvero rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)