Sez. 1, Sentenza n. 3830 del 15/02/2013 (Rv. 625144 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Obbligo del committente di assicurare all'appaltatore la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro - Sussistenza - Inedempimento - Conseguenze - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
Tra le obbligazioni che scaturiscono, come effetti naturali, dal contratto di appalto, vi è quella, gravante sulla parte committente, di assicurare all'appaltatore, fin dall'inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli, così che l'inadempimento di tale obbligo (nella specie l'ente territoriale non aveva apportato le varianti necessarie onde consentire la prosecuzione dei lavori), cui non può non corrispondere il diritto dell'appaltatore alla relativa osservanza, è ben suscettibile di assumere, in astratto, valenza ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)