Sez. 1, Sentenza n. 491 del 25/02/1971 (Rv. 350137 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - OBBLIGO DI ASSICURARE ALL'APPALTATORE LA GIURIDICA POSSIBILITA DI ESEGUIRE I LAVORI AFFIDATIGLI - LICENZA EDILIZIA - IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEI LAVORI - VIOLAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - OBBLIGO DI ASSICURARE ALL'APPALTATORE LA GIURIDICA POSSIBILITA DI ESEGUIRE I LAVORI AFFIDATIGLI - LICENZA EDILIZIA - IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEI LAVORI - VIOLAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Tra le obbligazioni che nascono dal contratto di appalto a carico del committente deve ritenersi compresa quella diretta ad assicurare all'appaltatore, per tutta la durata del rapporto, la giuridica possibilita di eseguire i lavori affidatigli. Il rischio del compimento dell'opera, assunto dall'appaltatore a norma dell'art 1655 cod civ, non si estende infatti, in difetto di un patto specifico, al di la di quanto concerne l'esecuzione dell'opera stessa a regola d'arte, ed ha quindi un contenuto meramente tecnico. Pertanto, la legittimita della licenza edilizia, necessaria per la esecuzione dei lavori, deve essere garantita dal committente, per cui, ove tale licenza venga impugnata dinanzi al giudice amministrativo e venga disposta la sospensione dei lavori, si configura un inadempimento della indicata obbligazione del committente, il quale e responsabile, verso l'appaltatore, dei relativi danni, ai sensi dell'art 1218 cod civ, in quanto la sospensione disposta dal giudice amministrativo non integra l'ipotesi di forza maggiore derivante dal 'factum principis', e si ricollega, a causa normalmente imputabile al titolare della licenzà salvo che questi dimostri che le 'gravi ragionì che determinarono il provvedimento di sospensione derivarono da cause da lui non dipendenti e non normalmente prevedibili all'epoca del contratto d'appalto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)