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Sez. L, Sentenza n. 84 del 11/01/1988 (Rv. 456737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO PARZIALE - RESIDUA PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PROFICUAMENTE UTILIZZABILE DAL DATORE DI LAVORO E DA QUEST'ULTIMO NON ACCETTATA - MORA DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ELEVATO DECADIMENTO QUALITATIVO DEL PRODOTTO FINALE QUALE CONSEGUENZA DELLO SCIOPERO LIMITATO AD ALCUNE ORE DELL'ORARIO GIORNALIERO.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO PARZIALE - RESIDUA PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PROFICUAMENTE UTILIZZABILE DAL DATORE DI LAVORO E DA QUEST'ULTIMO NON ACCETTATA - MORA DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ELEVATO DECADIMENTO QUALITATIVO DEL PRODOTTO FINALE QUALE CONSEGUENZA DELLO SCIOPERO LIMITATO AD ALCUNE ORE DELL'ORARIO GIORNALIERO.*

In caso di sciopero parziale (intendendosi per tale sia quello di durata minore dell'intera giornata lavorativa, sia quello non esteso a tutti, ma solo ad alcuni comparti aziendali), che - ancorché legittimo perché rispettoso dei limiti esterni attinenti al diritto alla vita, all'incolumità personale, nonché alla organizzazione istituzionale e alla funzionalità dell'azienda - comporti che la residua prestazione lavorativa offerta non sia proficuamente utilizzabile nella preesistente organizzazione della azienda e nella sua potenzialità produttiva ovvero implichi oneri e spese maggiori di quelle ricollegabili direttamente all'Esercizio del diritto di sciopero, l'astensione lavorativa costituisce in tal caso un comportamento non conforme alla regola - desumibile dalla disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato - secondo cui la prestazione lavorativa non deve limitarsi ad una generica e formale disponibilità del lavoratore, ma deve consistere in una attività proficua ed utile per l'impresa. Consegue che il datore di lavoro non incorre in mora accipiendi ove non accetti la prestazione irregolare offertagli ed è liberato dall'Obbligo di corrispondere la correlativa retribuzione, determinandosi quella sopravvenuta impossibilità delle contrapposte obbligazioni, che deve essere provata dallo stesso datore di lavoro e che può consistere anche nell'alterazione qualitativa del prodotto finale. (nella specie il giudice del merito aveva accertato, avvalendosi di una consulenza tecnica, che l'utilizzazione della residua prestazione lavorativa, offerta dai lavoratori in sciopero parziale limitato ad alcune ore dell'orario giornaliero, avrebbe comportato un elevato decadimento qualitativo del prodotto finale e quindi aveva ritenuto giustificato il rifiuto del datore di lavoro di tale prestazione irregolare; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto -). (V 4292/84, mass n 436220).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)