Sez. L, Sentenza n. 4292 del 21/07/1984 (Rv. 436220 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - PRESTAZIONE LAVORATIVA ESEGUITA SUBITO DOPO - RIFIUTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - PRESTAZIONE LAVORATIVA ESEGUITA SUBITO DOPO - RIFIUTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora, a seguito dell'attuazione di uno sciopero cosiddetto a singhiozzo, la prestazione offerta subito dopo dai lavoratori risulti, in relazione alla struttura ed all'organizzazione della impresa, non più proficua, ovvero utilizzabile dal datore di lavoro solo attraverso l'assunzione di maggiori spese od oneri, legittimamente il lavoratore può vedersi rifiutata quella prestazione e la corresponsione della relativa retribuzione, verificandosi una Forma di impossibilità di adempimento dell'Obbligo della produzione e di impiego dei lavoratori non adempienti alla loro normale prestazione. (V 5186/83, mass n 430049; (V 4030/80, mass n 407943; (V 711/80, mass n 404147; (Conf 3290/83, mass n 428181).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)