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Sez. L, Sentenza n. 29265 del 12/12/2008 (Rv. 606391 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Criteri dell'interpretazione letterale e del comportamento delle parti - Posizione paritaria - Fattispecie relativa all'accordo 24 luglio 1976 tra aziende pugliesi di trasporto per la mobilità interaziendale.
Stato
decisa il 2008-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606391-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

Nell'interpretazione delle norme collettive, l'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto. (Alla luce di tali principi, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici o giuridici la motivazione della corte territoriale che, con riferimento all'accordo del 24 luglio 1996, tra CTP e AMAT - con il quale quest'ultima si era impegnata ad assumere, in mobilità, 22 conducenti di linea del CTP, entro il 31 marzo 1997 - , aveva interpretato detto accordo, dando rilievo alla conservazione della qualifica e dell'anzianità acquisite presso l'ente di provenienza, nonché al trasferimento del TFR presso l'ente di destinazione, da ciò deducendo che le parti avevano inteso mantenere in vita il rapporto, determinandone soltanto una modificazione soggettiva, sotto il profilo del mutamento del datore, in un quadro negoziale caratterizzato da reciproche concessioni, con la conseguente esclusione della riferibilità ai predetti lavoratori della disdetta del medesimo accordo, comunicata dal nuovo datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)