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Sez. L, Sentenza n. 8579 del 05/05/2004 (Rv. 572659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Funzione del patto di prova - Sperimentazione della reciproca convenienza - Precedente sperimentazione desumibile da altri rapporti intercorsi tra le parti - Illegittimità del patto di prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, attraverso lo svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, avente ad oggetto le medesime mansioni. (Fattispecie in cui la clausola di prova era stata apposta unilateralmente ad un rapporto immediatamente succeduto ad altro precedente, senza soluzione di continuità e con il mantenimento della medesima qualifica, oltre che dell'anzianità di servizio già maturata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)