Sez. 2, Sentenza n. 562 del 04/04/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102366 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SENTENZA - DETERMINAZIONE CONCRETA DELL'AUMENTO DI PENA - MOTIVAZIONE - AUMENTO CONTENUTO NELLA MISURA MINIMA EDITTALE O IN MISURA DI POCO SUPERIORE - NECESSITA DI SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI VALUTATI - INSUSSISTENZA.*
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SENTENZA - DETERMINAZIONE CONCRETA DELL'AUMENTO DI PENA - MOTIVAZIONE - AUMENTO CONTENUTO NELLA MISURA MINIMA EDITTALE O IN MISURA DI POCO SUPERIORE - NECESSITA DI SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI VALUTATI - INSUSSISTENZA.*
Il giudice di merito, nel determinare in concreto la misura dell'aumento di pena stabilito per la continuazione dall'art 81, comma terzo, cod pen, deve motivare la sua pronuncia con riferimento alla gravita delle violazioni commesse ed ai vari elementi indicati nell'art 133 cod pen. l'imputato non puo peraltro dolersi della Mancanza di motivazione quando l'aumento sia stato contenuto dal giudice entro la misura minima edittale; qualora, invece, lo stesso aumento sia stato stabilito in una misura media, o di poco superiore al minimo, per assolvere l'Obbligo della motivazione il giudice non e tenuto a richiamare tutti gli elementi elencati nel citato art 133, poiche anche l'uso di espressioni sintetiche come 'pena equà, 'pena congruà e simili e sufficiente a dare ragione della valutazione sostanzialmente favorevole all'imputato risultante dalla stessa Determinazione della misura dell'aumento di pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)