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Sez. 6, Sentenza n. 233 del 04/02/1967 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103909 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SENTENZA - AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE - AUMENTO NELLA MISURA MINIMA EDITTALE O IN MISURA MEDIA - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103909-01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SENTENZA - AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE - AUMENTO NELLA MISURA MINIMA EDITTALE O IN MISURA MEDIA - MOTIVAZIONE - CRITERI.*

L'imputato non puo dolersi della Mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione quando questo sia stato contenuto entro la misura minima edittale. Qualora invece l'aumento sia stabilito in misura media o di poco superiore al minimo, l'uso di espressioni sintetiche e sufficiente a dare ragione della valutazione, che sostanzialmente e favorevole all'imputato. (Conf 102366, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)