Sez. 3, Sentenza n. 3659 del 24/02/2004 (Rv. 570466 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Giudizio risarcitorio - Promosso contro il conducente, il proprietario del veicolo e l'assicuratore - Separazione del procedimento sull'"an" da quello sul "quantum" - Condanna generica e solidale dei convenuti - Successivo giudizio di liquidazione del danno - Partecipazione necessaria del responsabile del danno - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel giudizio sull'"an debeatur" è sempre necessaria la partecipazione del responsabile del danno, dovendosi in tale giudizio accertare la concreta responsabilità del sinistro, nel giudizio sul "quantum" che non si svolga contestualmente al primo, ma sia stato instaurato successivamente alla pronuncia di condanna generica dell'assicuratore e del responsabile, detta partecipazione non è, viceversa, necessaria, atteso che ogni questione sulla responsabilità è ormai definitivamente risolta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1296, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)