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Sez. U, Sentenza n. 5350 del 15/10/1982 (Rv. 423139 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO PROMOSSO CONTRO IL CONDUCENTE ED IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO NONCHÉ CONTRO L'ASSICURATORE R.C.A. DI QUEST'ULTIMO - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONDANNA GENERICA IN SOLIDO DEI CONVENUTI - GIUDIZIO SUL QUANTUM CONTRO IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ED IL SUO ASSICURATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423139-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO PROMOSSO CONTRO IL CONDUCENTE ED IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO NONCHÉ CONTRO L'ASSICURATORE R.C.A. DI QUEST'ULTIMO - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONDANNA GENERICA IN SOLIDO DEI CONVENUTI - GIUDIZIO SUL QUANTUM CONTRO IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ED IL SUO ASSICURATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo la disciplina della legge 24 dicembre 1969 n. 990, qualora, dopo la definizione del giudizio sull'an, con condanna generica al risarcimento del danno, pronunciata, in solido, a carico del conducente, del proprietario del veicolo investitore e dell'assicuratore, il danneggiato promuova giudizio per la liquidazione del quantum soltanto nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, deve escludersi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del conducente, atteso che la suddetta condanna generica è costitutiva di una obbligazione solidale, e che il principio generale che regola le obbligazioni solidali, nel senso che il pagamento può essere chiesto dal creditore a ciascuno degli obbligati, non trova deroga nell'art. 23 della citata legge, il quale, nell'imporre la partecipazione del "responsabile del danno" nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, debba o meno intendersi riferito al conducente oltre che al proprietario, riguarda soltanto il giudizio sull'an, ove questo sia scisso da quello sul quantum, in relazione alla esigenza di garantire l'unitarietà dell'accertamento e della decisione in punto di responsabilità dell'incidente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)