Sez. 4, Sentenza n. 10312 del 03/03/1988 Ud. (dep. 13/07/1989) Rv. 181835 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - ECCEZIONE DI NULLITÀ PER MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - MANCATA SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ATTI D'ISTRUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA ECCEZIONE - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - ECCEZIONE DI NULLITÀ PER MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - MANCATA SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ATTI D'ISTRUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA ECCEZIONE - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*
L'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado per essere ammissibile, non solo deve essere dedotta in limite, ma deve essere fondata su deduzioni specifiche in modo da fornire al decidente tutti i necessari elementi per esplicare il potere-dovere di controllo. La carenza di specificità comporta la inammissibilità dell'eccezione de qua. (fattispecie in cui la eccezione de qua era stata formulata - come risultava dal processo verbale di udienza - senza alcun riferimento a specifici Atti di istruzione (in Sede pretorile) che avrebbero reso necessario la contestazione del fatto (con mandato di comparizione), a norma dell'articolo 398 del codice di procedura penale, siccome modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 28 aprile 1966 n. 33). (V mass n 180360).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)