diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1371 del 22/12/1988 Ud. (dep. 01/02/1989) Rv. 180360 - 01

ISTRUZIONE PENALE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - AVVISO AL DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - MANCATA SPECIFICA DEDUZIONE - SANATORIA - RAVVISABILITÀ - DEDUZIONE DI NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - SANATORIA DELLE NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180360-01

ISTRUZIONE PENALE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - AVVISO AL DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - MANCATA SPECIFICA DEDUZIONE - SANATORIA - RAVVISABILITÀ - DEDUZIONE DI NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - SANATORIA DELLE NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SUSSISTENZA.*

La nullità conseguente l'omissione dell'avviso al difensore di fiducia dell'udienza fissata per l'interrogatorio istruttorio dell'imputato, è compresa tra quelle a cosiddetto "regime intermedio", per cui è sanata ove non dedotta (nè rilevata) in limine, prima, che siano espletate, per la prima volta, le formalità di apertura del dibattimento di primo grado. La deduzione della nullità del decreto di citazione a giudizio, per mancato avviso al difensore, non implica sottintesa la eccezione di nullità dell'interrogatorio istruttorio, per analoga carenza. (V mass n 174602, sulla seconda parte; (Conf mass n 147176, ed ivi cit. Sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)