Sez. 6, Sentenza n. 39941 del 17/09/2009 Cc. (dep. 13/10/2009) Rv. 244265 - 01
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Differimento - Potere d'ufficio del giudice - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE
Il giudice delle indagini preliminari può disporre il differimento del colloquio dell'indagato con il difensore soltanto su richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il giudice aveva differito il colloquio all'esito dell'udienza di convalida del fermo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)