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Sez. 6, Sentenza n. 39941 del 17/09/2009 Cc. (dep. 13/10/2009) Rv. 244265 - 01

DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Differimento - Potere d'ufficio del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244265-01

DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE

Il giudice delle indagini preliminari può disporre il differimento del colloquio dell'indagato con il difensore soltanto su richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il giudice aveva differito il colloquio all'esito dell'udienza di convalida del fermo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)