Sez. 1, Sentenza n. 23681 del 12/05/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228998 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Differimento - Dilazione dei colloqui del fermato con il difensore disposta dal P.M. - Ammissibilità - Tempi di esercizio del potere - Fino alla messa a disposizione del g.i.p. del fermato - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE
L'esercizio del diritto dell'indagato sottoposto a fermo di conferire con il difensore può essere oggetto di differimento da parte del P.M., ai sensi dell'art. 104, comma quarto, cod. proc. pen., fino al momento in cui il fermato non è posto a disposizione del giudice e può essere esercitato in qualsiasi tempo compreso tra il momento del fermo e quello della messa a disposizione del g.i.p. del fermato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)