Sez. U, Ordinanza n. 1629 del 27/01/2010 (Rv. 611219 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Diritto alle copie di atti detenuti da pubblici depositari - Tutela giurisdizionale - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a copia di sentenze di commissione tributaria.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Le controversie aventi ad oggetto il diritto ad ottenere il rilascio di copie di atti detenuti da pubblici depositari a disposizione del pubblico ex art. 743 e ss. cod. proc. civ. appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, riferendosi a richieste che, diversamente da quelle rivolte a pubblici funzionari in relazione ad atti da essi detenuti nell'esercizio di funzioni pubbliche e formati nell'ambito di procedure amministrative, non sono dirette a rendere trasparente l'attività della P.A., ma solo a conoscere il contenuto degli atti richiesti per ragioni di carattere informativo, e non essendo dunque necessario attivare alcuna procedura di accesso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.(Fattispecie relativa al diritto ad ottenere copia di sentenze di una commissione tributaria, sulla base di richiesta proposta da un soggetto estraneo al procedimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 743, Cod. Proc. Civ. art. 744, Cod. Proc. Civ. art. 745 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)