Sez. 3 - , Sentenza n. 10321 del 30/04/2018 (Rv. 648793 - 02)
FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE | Danno da perdita del congiunto - Applicabilità della legge straniera - Limite dell'ordine pubblico - Necessità della convivenza - Contrarietà -Disapplicazione - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE
La legge straniera che subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto al presupposto della convivenza tra il danneggiato e la vittima deve ritenersi contraria all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della l. n. 218 del 1995, e deve pertanto essere disapplicata dal giudice italiano, dovendosi nel nostro ordinamento dare alla convivenza il solo valore di elemento eventualmente rilevante, in concreto, sul piano probatorio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)