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Sez. 3, Sentenza n. 19405 del 22/08/2013 (Rv. 628070 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE | Nozione - Risarcibilità del danno parentale - Inclusione - Conseguenze - Inapplicabilità nell'ordinamento italiano dell'art. 1327 ABGB.
Stato
decisa il 2013-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628070-01

FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE

Agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che - anche ai sensi dell'abrogato art. 31 delle preleggi, applicabile "ratione temporis" - impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'"ordine pubblico internazionale", da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. In tale accezione, esso è ostativo all'applicazione nell'ordinamento italiano dell'art. 1327 ABGB (codice civile austriaco), che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 117 CORTE COST., Preleggi art. 31, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)