Sez. U, Sentenza n. 2245 del 06/02/2015 (Rv. 634424 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimento di riunione - Natura ordinatoria e carattere discrezionale - Conseguenze - Inimpugnabilità - Insindacabilità in sede di legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)