diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8024 del 30/03/2018 (Rv. 647903 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimento di riunione e di separazione - Natura ordinatoria e carattere discrezionale - Conseguenze - Inimpugnabilità - Insindacabilità in sede di legittimità- Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647903-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da un rilevantissimo numero di assegnatari di alloggi di edilizia economico-popolare avverso il provvedimento con cui il tribunale - dopo aver i ricorrenti collettivamente impugnato dinanzi al G.A. la delibera comunale con cui venivano avanzate nei loro confronti pretese economiche e dopo aver unitariamente riassunto la causa dinanzi al G.O. a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito - ha disposto la separazione delle cause, attesa la natura meramente ordinatoria del relativo provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)