Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 78 del 1993
Massime (2)
Massima n. 19259
- Pensioni
- Pensioni di invalidità e vecchiaia della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe
- Commisurazione ai contributi assicurativi versati dalle iscritte
- Mancata rivalutazione dell' importo nominale di questi ultimi
- Riconducibilità di tale omissione alla disciplina legislativa, e non già all'attuazione amministrativa di essa
- Ammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Leggi la massima
La non rivalutabilità dei contributi versati, a fini di pensione di invalidità e vecchiaia, dalle casalinghe iscritte alla "mutualità pensioni", dipende dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento nell'art. 9, L. n. 389 del 1963, e non già - come eccepito 'ex parte' - da un vizio dell'attività amministrativa da esso prevista, giacché il potere del Ministro del lavoro di variare, ad intervalli almeno quinquennali, le tariffe di calcolo dei contributi non implica che queste siano determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'INPS in ordine alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 9, L. n. 389 cit.).
Norme impugnate
- art. 9 legge 5 marzo 1963, n. 389
Parametri
- art. 38, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Massima n. 19260
- Pensioni
- Pensioni di invalidità e vecchiaia della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe
- Commisurazione ai contributi assicurativi versati dalle iscritte
- Omessa previsione di un meccanismo di rivalutazione dell'importo nominale di questi ultimi
- Violazione del principio di eguaglianza (per irrazionalità ed ingiustificata disparità di trattamento)
- Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
L'assenza di un meccanismo di rivalutazione monetaria dei contributi versati nella "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, non solo discrimina ingiustificatamente tale forma assicurativa rispetto all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia - avente identica struttura tecnica e, al pari dell'altra, assimilabile alle assicurazioni del settore privato - ma comporta altresì, irrazionalmente, che le casalinghe passate dall'assicurazione facoltativa alla "mutualità pensioni" siano private del beneficio della rivalutazione dei contributi, del quale avrebbero fruito conservando l'iscrizione nella prima. Pertanto, è illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. (indipendentemente dal pur anche invocato art. 38 Cost.) - l'art. 9, l. 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati. - Sulla rivalutabilità dei contributi all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, versati dopo l'entrata in vigore della l. n. 218 del 1952, v. S. n. 141/1989 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 29, comma terzo, s.l.).
Norme impugnate
- art. 9 legge 5 marzo 1963, n. 389
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 38, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Parodi Natalina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Luigi Cantarini per l'I.N.P.S.;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un procedimento civile promosso da Natalina Parodi contro l'I.N.P.S. per ottenere, previa rivalutazione dei contributi, la ricostituzione della pensione erogatale ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 389, il Pretore di Genova, con ordinanza in data 15 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge citata, "nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate".
Ad avviso del giudice remittente, poiché la "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, istituita dalla legge n. 389 del 1963, è disciplinata in modo analogo all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, sono riferibili all'impugnato art. 9 della legge gli stessi argomenti con cui questa Corte, con sentenza n. 141 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento al valore reale dell'importo nominale dei contributi versati successivamente al giorno della sua entrata in vigore. Anche alla pensione delle casalinghe inerisce un fine previdenziale, in relazione al quale appare irrazionale la mancata previsione di un congegno di rivalutazione dei contributi versati, con conseguente inadeguatezza della prestazione alle esigenze di vita dell'assicurata.
punto 2
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
L'Istituto contesta che la questione sollevata dal Pretore di Genova sia assimilabile alla questione decisa dalla sentenza citata. L'art. 29, terzo comma, della legge n. 218 del 1952 fu ritenuto inficiato di irragionevolezza per la mancata predisposizione di un sistema di rivalutazione per il futuro, in contraddizione con la prevista rivalutazione dei contributi versati precedentemente. Simile contraddizione non si riscontra nella norma impugnata, la quale non prevede alcuna rivalutazione perché la legge n. 389 del 1963 attribuisce rilievo alla data del versamento dei contributi solo in relazione all'età dell'assicurata, ai fini del calcolo del rispettivo valore di rendita. Ciò si spiega sul riflesso della peculiare natura, analoga alle assicurazioni private, della "Mutualità pensioni" per le casalinghe, nell'ambito della quale l'entità della pensione che sarà corrisposta al compimento di una certa età è determinato dalla stessa assicurata all'inizio del rapporto, e in funzione di essa sono calcolati dall'Istituto, sulla base di tariffe fissate da un decreto ministeriale, i contributi da versare anno per anno.
Le difese dell'I.N.P.S. sono state sviluppate in una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione.
Considerato in diritto
punto 1
Dal Pretore di Genova è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, "nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del- l'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate".
punto 2
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta dall'INPS sul riflesso che, essendo prevista dallo stesso art. 9 della legge n. 389 del 1963 la possibilità di variazione delle tariffe approvate dal Ministro del lavoro, il mancato adeguamento alle variazioni del potere di acquisto della moneta è un vizio dell'attività amministrativa, come tale non denunciabile davanti alla Corte costituzionale. Dalla lettera della legge non si arguisce che le tariffe debbano essere determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi; anzi un indice contrario risulta dal divieto in ogni caso di variazioni ad intervalli inferiori al quinquennio.
punto 3
La questione è fondata.
Contrariamente all'opinione del giudice a quo, non si può ravvisare un precedente in termini nella sentenza n. 141 del 1989, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente l'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dopo la data di entrata in vigore della legge. L'irrazionalità da cui è stato ritenuto inficiato l'art. 29 della legge citata era determinata da una contraddittorietà intrinseca alla norma, la quale disponeva la rivalutazione dei contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge, mentre non prevedeva alcun meccanismo di rivalutazione per l'avvenire. L'art. 9 della legge n. 389 del 1963, invece, esclude ab initio qualsiasi meccanismo di adeguamento monetario dei contributi versati. Inoltre non è ripetibile per la pensione delle casalinghe la valutazione espressa in quella sentenza, secondo cui "anche l'assicurazione facoltativa è ispirata a fini di previdenza", cioè rientra nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.
Tuttavia tali differenze tra le due forme assicurative non tolgono che la sentenza n. 141 del 1989 possa fornire un utile termine di confronto sotto due profili. Anzitutto sotto il profilo della struttura tecnica della pensione volontaria per le casalinghe, che è identica a quella dell'assicurazione facoltativa. Sotto questo profilo, indipendentemente dall'art. 38 Cost., non appare giustificata, in riferimento all'art. 3 Cost., la disparità di trattamento in ordine alla rivalutabilità dei contributi, a seconda che siano stati versati nell'una o nell'altra gestione assicurativa. Il rilievo dell'I.N.P.S., il quale osserva che l'organizzazione tecnica delle due forme assicurative, imperniata sulla redditività della contribuzione, le avvicina a quelle private, rafforza il giudizio di ingiustificatezza della mancata previsione di un congegno di rivalutazione (sia pure non automatico) dei contributi versati, data la diffusione nel settore privato delle clausole di rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato.
L'irrazionalità della norma si manifesta anche sotto un profilo più specifico, attinente alla sfera soggettiva di applicazione della legge n. 389 del 1963. L'art. 2, primo comma, consente l'iscrizione a questa forma assicurativa, senza limiti di età, delle persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 85, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. Non appare equo che le casalinghe indotte da questa disposizione a passare alla nuova mutualità pensioni, erroneamente creduta più vantaggiosa, siano private del beneficio della rivalutazione dei contributi versati, del quale, grazie alla sentenza n. 141 del 1989, avrebbero fruito se avessero conservato l'iscrizione all'assicurazione facoltativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze