diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 347 del 1992

Decisione
decisa il 1992-07-07, depositata il 1992-07-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:347
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18591

  • Regione calabria
  • Personale dirigenziale non inquadrato nella massima qualifica dirigenziale
  • Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età
  • Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione così come stabilito dalla stessa legge regionale per il personale dirigenziale inquadrato nella massima qualifica
  • Denunciata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata e sul principio di buon andamento della P.A.
  • Esclusione
  • Sussistenza di discrezionalità legislativa in materia
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come già affermato in analoga fattispecie, la previsione del prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti è affidata alla discrezionalità del legislatore, sia esso nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura, rimanendo ferma la regola generale del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Pertanto, a metro della legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria che per il personale dirigenziale regionale non inquadrato nella massima qualifica prevede, in applicazione di detta regola, il collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età, non può essere assunta la norma, di carattere derogatorio, della medesima legge, che consente - in determinate condizioni - che i dirigenti inquadrati nella massima qualifica siano trattenuti in servizio fino al settantesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.). - In senso conforme: S. nn. 440/1991, 490/1991 e O. n. 193/1992.

Norme impugnate

  • legge regionale Calabria 4 maggio 1990, n. 29

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria del 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso proposto da Spadea Peppino contro la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro, nel procedimento amministrativo tra Spadea Peppino e la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, con ordinanza del 28 giugno 1991 (R.O. n. 68 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella parte in cui limita ai soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale, assunti in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbiano compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, la possibilità di essere trattenuti in servizio, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio, e comunque non oltre il 70° anno di età, escludendo da tale beneficio il restante personale dirigenziale regionale non inquadrato nella massima qualifica; che, a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale discriminazione che si produrrebbe all'interno della medesima categoria di personale dirigenziale in relazione alla qualifica di inquadramento rivestita in un certo tempo; per la riduzione del trattamento pensionistico e la ingiustificata minore effettività di garanzia del diritto sociale alla pensione; per il danno cagionato all'amministrazione siccome privata della esperienza e della qualificazione professionale di alcuni dipendenti a livello dirigenziale;
punto 2
Considerato che nella fattispecie trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte (sentt. nn. 440 del 1991, 490 del 1991, ord. 193 del 1992) secondo cui la previsione del prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti è affidata alla discrezionalità del legislatore sia esso nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura, tra cui lo stesso interesse della amministrazione pubblica ove opera il dipendente; che la regola generale è quella del collocamento a riposo al 65° anno di età, salvo deroghe per ragioni varie apprezzate dal legislatore; che a metro della legittimità costituzionale della norma generale non può essere assunta una norma derogatoria; che pertanto la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze