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Sez. 3, Sentenza n. 4092 del 09/07/1982 (Rv. 422069 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO PER IL PROTRARSI DELLA DETENZIONE IN VISTA DEL RILASCIO DEL FONDO - NUOVO CONTRATTO D'AFFITTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PROROGHE LEGALI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422069-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO PER IL PROTRARSI DELLA DETENZIONE IN VISTA DEL RILASCIO DEL FONDO - NUOVO CONTRATTO D'AFFITTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PROROGHE LEGALI - INAPPLICABILITÀ.*

Qualora, a seguito della cessazione del contratto di affitto di fondo rustico, il concedente e l'affittuario si accordino sul protrarsi della detenzione del bene, non al fine del suo sfruttamento produttivo, ma al solo scopo di dare all'affittuario medesimo un congruo spazio di tempo per il rilascio del fondo, il nuovo contratto esula dal rapporto di affitto, e, pertanto, non può beneficiare delle proroghe legali previste per tale rapporto. (V 4287/77, mass n 387903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 09/08/1973 num. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)