Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 200 del 05/01/2005 (Rv. 582583 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Ricorso per cassazione - Notifica, entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza non notificata, collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte deceduta - Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della stessa - Mancanza - Effetti - Nullità di detta notifica - Rinnovazione della stessa agli eredi personalmente - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
In caso di ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza non notificata, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, ai sensi dell'art. 330, secondo comma, cod. proc. civ., non è consentita quando manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della stessa. Pertanto, ove una siffatta notifica sia stata eseguita, deve esserne disposta la rinnovazione, da effettuarsi personalmente agli eredi della parte defunta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)