Sez. 2, Sentenza n. 15382 del 01/12/2000 (Rv. 542366 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Ricorso per cassazione - Notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente, entro l'anno, nel domicilio personale della parte costituita e deceduta dopo la pubblicazione della sentenza, in assenza di notifica della stessa - Nullità - Sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio di alcuno dei coeredi - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
In caso di ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza non notificata alla parte vittoriosa, deceduta dopo la pubblicazione della sentenza, la notificazione, entro l'anno, dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi, ai sensi dell'art. 330, secondo comma, cod. proc. civ. ove eseguita non già presso il difensore costituito in appello, ma nel domicilio personale della parte deceduta, è affetta da nullità, sanabile per effetto della costituzione in giudizio di taluno dei coeredi, la quale palesa inequivocabilmente che la notificazione ha raggiunto il suo scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)