Sez. T, Ordinanza n. 13345 del 19/05/2025 (Rv. 675062-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Divieto di doppia imposizione - Presupposti - Duplicità economica di prelievo sullo stesso reddito - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza in caso di notifica, al socio di una s.r.l.in qualità di coobbligato in solido, dell'invito al pagamento dei dazi doganali di importazione già notificato alla società.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)