diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6296 del 25/10/1983 (Rv. 431032 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE PRIMA ALLE DIPENDENZE DELL'ENTE DISTACCANTE E SUCCESSIVAMENTE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL TERZO - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431032-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE PRIMA ALLE DIPENDENZE DELL'ENTE DISTACCANTE E SUCCESSIVAMENTE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL TERZO - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*

La continuità delle prestazioni lavorative, prima alle dipendenze dell'ente distaccante e poi alle dirette dipendenze del terzo a favore del quale il distacco era stato disposto, non è per se stessa sufficiente a rendere applicabile l'art. 2112 cod. civ., potendo rappresentare una semplice successione cronologica di rapporti di lavoro non collegati tra di loro da un nesso giuridico riconducibile al concetto di trasferimento d'azienda. (V 3490/81, mass n 414085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)