Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 17/06/1966 (Rv. 323123 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.*
La legittimazione a proporre le opposizioni nel procedimento esecutivo e, specificamente, l'opposizione agli Atti esecutivi, non spetta soltanto ai soggetti menzionati nella rubrica del CAP. I, titolo V, libro III cod.proc.civ. e, cioe al debitore ed al terzo assoggettato all'esecuzione. Di vero, egualmente legittimati a proporre in nome proprio tali opposizioni sono anche il creditore procedente e tutti gli altri partecipanti al processo esecutivo, interessati al suo regolare svolgimento. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)