Sez. 3, Sentenza n. 6245 del 24/11/1980 (Rv. 409980 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI SOMMA PIGNORATA PRESSO UN TERZO - RIMEDI - SOGGETTI LEGITTIMATI - TERZO CHE ABBIA RESO UNA DICHIARAZIONE NEGATIVA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI SOMMA PIGNORATA PRESSO UN TERZO - RIMEDI - SOGGETTI LEGITTIMATI - TERZO CHE ABBIA RESO UNA DICHIARAZIONE NEGATIVA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'unico rimedio ammissibile contro l'ordinanza con la quale il pretore, ai sensi dell'art 553 cod proc civ, assegna al creditore procedente la somma pignorata presso un terzo e, di regola, l'opposizione ex art 617 cod proc civ. tale rimedio puo essere esperito solo dalle parti del processo esecutivo, tra le quali non rientra il terzo che renda una dichiarazione negativa, quando questa non venga contestata in base all'art 548 cod proc civ. (V 2521/79, mass n 398850, sulla prima parte; (V 3149/78, mass n 392609, sulla prima parte; (V 989/76, mass n 379642, sulla prima parte; (V 2971/75, mass n 377060, sulla seconda parte; (V 686/73, mass n 362848, sulla prima parte; (V 1569/66, mass n 323123, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)