Sez. 5, Sentenza n. 2063 del 02/10/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242356 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Manipolazione del mercato - Nozione di "altri artifizi".
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
In tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sé non illecito può integrare la nozione di "altri artifizi" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Cod. Civ. art. 2637
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)