Sez. 6, Sentenza n. 15199 del 16/03/2006 Cc. (dep. 03/05/2006) Rv. 234508 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Manipolazione del mercato - Fattispecie previste dagli artt. 185 e 187 ter D.Lgs. n. 58 del 1998 - Differenze - Indicazione.
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Il reato di "manipolazione del mercato", previsto dall'art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come mod. dalla L. 18 aprile 2005, n. 62, si caratterizza, differenziandosi dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art. 187 ter D.Lgs. cit., anch'esso denominato di manipolazione del mercato, per la presenza di condotte qualificabili "lato sensu" come truffaldine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. (Fattispecie, in tema di estradizione richiesta dal Governo degli Stati Uniti, nella quale la Corte, ai fini della valutazione della doppia incriminabilità, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della Corte d'appello che aveva collocato nella fattispecie di cui all'art.185 D.Lgs. cit. la condotta di "conspiracy" dell'estradando finalizzata alla commissione di truffe e frodi in operazioni di borsa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 13/10/1983, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2005 num. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)