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Sez. 6, Sentenza n. 429 del 05/04/1971 Ud. (dep. 14/05/1971) Rv. 117997 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - MANCATA AUDIZIONE DEL PM E DEI DIFENSORI - NULLITA DELL'ORDINANZA.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117997-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - MANCATA AUDIZIONE DEL PM E DEI DIFENSORI - NULLITA DELL'ORDINANZA.*

Il procedimento incidentale di accertamento della contumacia esige l'osservanza del contraddittorio, perche il giudice non puo prescindere, a pena di nullita assoluta, dal sentire il PM ed i difensori prima di dichiarare la contumacia. (nella specie le parti erano state sentite in una prima fase del procedimento di accertamento della contumacia, conclusosi in via interlocutoria con l'incarico affidato dal giudice ad un medico di visitare l'imputato non comparso e di riferire sulle sue condizioni. Dopo la relazione del medico, il giudice dichiaro la contumacia senza piu sentire il PM e i difensori. Il supremo collegio ha ritenuto la nullita dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, non essendovi la possibilita di implicito riferimento alle conclusioni originarie, non idonee ad interpretare una situazione concreta inizialmente sconosciuta). (V 112489, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)