Sez. 2, Sentenza n. 788 del 29/03/1963 (Rv. 261071 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'ammissibilita di nuove questioni nel giudizio di Cassazione e subordinata alla condizione che, per poter stabilire se siano o meno applicabili le norme che si assumono pretermesse, violate o falsamente applicate dai giudici di merito, non sia necessario accertare elementi di fatto non dedotti dinanzi a loro, e, cioe che l'applicazione di norme diverse non richieda indagini od apprezzamenti di merito non compiuti nei precorsi gradi del giudizio perche estranei alla precedente impostazione oggettiva della controversia. (V 2361/62, 1930/62, 1782/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)